Un Lavoratore è stato condannato per estorsione, tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Ha impugnato la sentenza, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti nel reato, in particolare quelle relative al danno di speciale tenuità e alle attenuanti generiche, e la misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che un danno di 395 euro non è "di speciale tenuità" e che l'estorsione, essendo un reato plurioffensivo, non permette tale attenuante se la vittima subisce anche gravi conseguenze morali o fisiche. La valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
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