Un imputato, condannato per ricettazione, ricorre in Cassazione contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo la vasta discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze, specialmente in presenza di precedenti penali che indicano una tendenza a delinquere. La decisione del giudice di merito, se non illogica o arbitraria, non è sindacabile in sede di legittimità.
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