La Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Penale: Quando la Pena non si discute
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre uno spunto importante per comprendere i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza penale. In particolare, si è pronunciata sull’inammissibilità ricorso penale presentato da due donne condannate per rapina, le quali lamentavano difetti nella motivazione riguardante la graduazione della pena. Questa decisione sottolinea come non ogni critica sia sufficiente per ottenere un nuovo esame della questione in sede di legittimità.
Il Fatto: Una Condanna per Rapina e la Contestazione della Pena
Due donne, condannate per il reato di rapina, hanno deciso di impugnare la sentenza di condanna. Non contestavano la loro responsabilità penale, già accertata, ma si concentravano su aspetti legati alla determinazione della pena. Una delle ricorrenti lamentava una motivazione insufficiente riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’altra, invece, contestava la mancanza di motivazione sull’aumento della pena per la continuazione del reato, ovvero per aver commesso più reati simili in un unico contesto. Entrambe cercavano di ottenere una revisione della pena inflitta.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
Il cuore della questione riguarda la “graduazione della pena”, cioè il modo in cui il giudice stabilisce l’esatta entità della sanzione. La legge italiana riconosce al giudice un certo margine di “discrezionalità” (libertà di scelta entro i limiti legali) in questa fase. Il giudice deve seguire i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che indicano i criteri per valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Questi criteri includono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, l’intensità del dolo o il grado della colpa, i motivi a delinquere, il carattere del reo, la sua condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, e le sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali.
Quando il Ricorso Penale Diventa Inammissibile
La Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione sulla graduazione della pena è ammissibile solo se si dimostra che il giudice ha agito con “arbitrio” (senza una logica o un fondamento giuridico) o con un “ragionamento illogico”. Non basta semplicemente non essere d’accordo con la pena inflitta. Le “censure” (critiche) devono essere specifiche e fondate su vizi evidenti e non su una semplice richiesta di rivalutazione del merito. Nel caso specifico, i ricorsi sono stati considerati “manifestamente infondati” e “generici”. Una delle ricorrenti, inoltre, aveva sollevato una questione (l’aumento per la continuazione) che non era stata adeguatamente discussa in appello, rendendo la sua “censura” ancora più debole. Questo rafforza il concetto di inammissibilità ricorso penale quando le argomentazioni non sono solide.
L’Importanza di Motivazioni Specifiche per evitare l’Inammissibilità del Ricorso Penale
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può chiedere una nuova valutazione dei fatti. La Suprema Corte verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, le contestazioni devono essere precise, puntuali e dimostrare un errore giuridico o una palese illogicità nella sentenza impugnata. Un ricorso generico o basato su argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza nuove e valide ragioni, è destinato all’inammissibilità ricorso penale.
Le Motivazioni: La Discrezionalità Giudiziale e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte ha motivato l’inammissibilità ricorso penale evidenziando che la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo significa che il giudice di primo e secondo grado ha il potere di stabilire la pena, purché rispetti i criteri legali e motivi adeguatamente la sua scelta. La Cassazione interviene solo se la decisione sulla pena è frutto di un “mero arbitrio” o di un “ragionamento illogico”. Nel caso esaminato, le argomentazioni delle ricorrenti non hanno dimostrato tali vizi. Le critiche erano troppo generiche e non indicavano specifici errori di diritto o illogicità manifeste che potessero giustificare un intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Confermata la Condanna e le Spese Legali per l’Inammissibilità del Ricorso Penale
Per tutte le ragioni esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi delle due donne inammissibili. Questa decisione comporta che la sentenza di condanna per rapina, così come rideterminata dalla Corte d’Appello, è diventata definitiva. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa della “colpa” emersa dai ricorsi, sono state condannate a versare una somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. Questo sottolinea le conseguenze pratiche dell’inammissibilità ricorso penale: non solo la sentenza impugnata viene confermata, ma si aggiungono anche oneri economici per chi ha presentato un ricorso ritenuto infondato o mal formulato.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, impedendo al giudice di esaminarne il merito. È come se non potesse nemmeno essere preso in considerazione.
Il giudice può decidere la pena come vuole?
No, il giudice ha una discrezionalità nella graduazione della pena, ma deve sempre basarsi sui principi di legge (come gli articoli 132 e 133 del Codice Penale) e fornire una motivazione logica e non arbitraria per la sua decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile dalla Cassazione, la decisione precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente deve pagare le spese processuali e, in caso di colpa, una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.