La controversia riguarda il mancato rispetto delle distanze legali tra edifici in seguito alla costruzione di bow-windows su un fabbricato confinante. I ricorrenti contestavano l'ordine di arretramento di 20 cm, sostenendo che la distanza dovesse misurarsi dalla linea mediana del muro di confine e invocando la tolleranza edilizia del 2%. La Corte di Cassazione ha rigettato tali tesi, chiarendo che la distanza si misura dalla faccia esterna del muro comune e che la tolleranza del 2% non è applicabile nei rapporti tra privati. Al contempo, la Corte ha accolto il ricorso incidentale dei vicini, stabilendo che i bow-windows, in quanto corpi di fabbrica, devono essere considerati costruzioni per l'intera sporgenza e ha rilevato l'omessa pronuncia del giudice di merito sulla questione del deflusso delle acque piovane.
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