Due segretari comunali, temporaneamente distaccati presso un'agenzia nazionale e una scuola di formazione, hanno chiesto il pagamento dei diritti di segreteria dei segretari comunali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che tali compensi spettano solo se si esercita concretamente la funzione rogante (di firma dei contratti) presso l'ente locale. La Corte ha stabilito che i diritti di segreteria dei segretari comunali non costituiscono una componente fissa dello stipendio. Inoltre, la Cassazione ha dichiarato nulle sia la delibera dell'agenzia sia la successiva conciliazione che riconoscevano tali somme, poiché nel pubblico impiego il trattamento economico è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali e non può essere modificato da accordi individuali o unilaterali contrari alla legge. I lavoratori hanno quindi perso definitivamente la causa.
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