Un lavoratore dipendente del servizio postale, inquadrato nella quarta categoria, ottiene il trasferimento definitivo presso un ufficio dell'amministrazione statale. L'ente di destinazione gli attribuisce la posizione economica B1, inferiore a quella rivendicata. Il dipendente avvia una causa per vedersi riconoscere la posizione B2, coerente con le sue reali competenze e mansioni pregresse. La Corte d'Appello respinge la domanda applicando una vecchia tabella di equiparazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dipendente, chiarendo che l'inquadramento professionale deve basarsi sul contratto collettivo vigente al momento del passaggio. I giudici confermano che le mansioni della quarta categoria postale corrispondono alla qualifica B2, annullano la sentenza impugnata e ordinano un nuovo riesame.
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