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Dies A Quo

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2593 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Omessa segnalazione di operazioni sospette: sanzione più leggera
Un Direttore di Filiale e la sua Banca sono stati sanzionati dal Ministero per l'omessa segnalazione di operazioni sospette relative a numerosi assegni circolari emessi a favore di un istituto sammarinese. La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza della violazione e la tempestività dell'accertamento. Tuttavia, accogliendo il ricorso dei ricorrenti su questo specifico punto, ha stabilito che si deve applicare il principio del favor rei. Di conseguenza, la sanzione originaria deve essere ricalcolata applicando la disciplina successiva più favorevole introdotta nel 2017, poiché il provvedimento non era ancora definitivo. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per rideterminare la sanzione.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici contro lo Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee sulla giusta retribuzione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1980 e il 1990. I giudici di merito hanno rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la prescrizione del risarcimento danni, di durata decennale, inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Da quel momento, infatti, i medici avevano la certezza che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori tutele spontanee. I medici hanno perso la causa e non hanno ottenuto alcun indennizzo.
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Risarcimento medici specializzandi: il diritto si spegne dopo 10 anni
Un gruppo di medici, che ha frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1994 senza ricevere alcuna remunerazione, ha richiesto il risarcimento medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato italiano. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici, confermando che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni. Questo termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha quantificato l'indennizzo. Poiché i medici hanno avviato la causa solo nel 2015, il loro diritto era ormai scaduto per prescrizione. Lo Stato vince la causa e i medici devono pagare le spese processuali.
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Rimborso con motivazione apparente: la Cassazione annulla il sì
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione dei giudici tributari regionali che avevano riconosciuto a un commerciante colpito dal sisma del 2002 in Sicilia il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, rilevando un vizio di motivazione apparente. I giudici di appello si erano infatti limitati ad affermare la tempestività della domanda di rimborso presentata dal contribuente, senza indicare la norma applicabile, la data di decorrenza dei termini né il calcolo effettuato per giungere a tale conclusione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza, ordinando un nuovo esame del caso.
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Prescrizione del diritto al risarcimento: medici contro Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva ricezione della borsa di studio durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, a causa del ritardo dello Stato italiano nel recepire le direttive europee. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei medici, confermando che la prescrizione del diritto al risarcimento, di durata decennale, inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge numero 370 del 1999. Questa legge ha infatti rimosso ogni incertezza sul mancato adempimento dello Stato. Di conseguenza, non avendo i medici agito tempestivamente entro i dieci anni da tale data, il loro diritto si è estinto per prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Risarcimento medici specializzandi: diritto negato per ritardo
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato il risarcimento del danno per la mancata o tardiva remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, basandosi sulle direttive europee. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo il diritto ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che il termine di prescrizione decennale per il risarcimento medici specializzandi inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Questa legge ha infatti rimosso ogni incertezza sul comportamento dello Stato italiano. Di conseguenza, avendo i medici avviato l'azione legale oltre i dieci anni da tale data, il loro diritto si è definitivamente estinto.
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Medici specializzandi: la prescrizione cancella il risarcimento
Un medico ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato italiano per la mancata e tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione frequentati tra il 1988 e il 1990. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il diritto è scaduto. La Corte ha ribadito che la prescrizione risarcimento medici specializzandi è decennale e inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge numero 370 del 1999. Questa legge ha parzialmente sanato la situazione solo per chi aveva già ottenuto sentenze favorevoli, togliendo ogni dubbio sul fatto che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori tutele spontanee. Di conseguenza, l'azione legale avviata molti anni dopo è fuori tempo massimo e il professionista perde definitivamente la causa.
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Trattamento economico medici specializzandi: no ai risarcimenti
Un gruppo di medici specializzandi, diplomati tra il 1995 e il 2009, ha fatto causa allo Stato italiano per ottenere un indennizzo dovuto al mancato o tardivo recepimento delle direttive europee sulla parità di trattamento e sull'adeguata retribuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei medici. I giudici hanno chiarito che il nuovo trattamento economico medici specializzandi, introdotto nel 1999, si applica solo dall'anno accademico 2006-2007 e non ha effetto retroattivo. Inoltre, il blocco dell'adeguamento al costo della vita delle borse di studio per gli anni dal 1992 al 2005 è legittimo, rientrando nelle manovre di politica economica dello Stato. Infine, il diritto al risarcimento per la tardiva trasposizione delle vecchie direttive si è ormai prescritto, essendo decorso il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della legge del 1999.
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Risarcimento medici specializzandi: vince lo Stato per ritardo
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato il risarcimento medici specializzandi per la mancata attuazione delle direttive europee sulla giusta retribuzione durante i corsi di specializzazione tra il 1979 e il 2003. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il diritto prescritto, e la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso poiché presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento d'appello. I giudici hanno inoltre ribadito che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, con decorrenza fissa dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Lo Stato vince la causa e i medici sono condannati a pagare le spese processuali.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici sconfitti ma uno si salva
Un gruppo di medici ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti prima del 1991, in violazione delle direttive europee. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendo prescritto il diritto. La Cassazione ha confermato che la prescrizione del risarcimento danni è decennale e decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Poiché i medici hanno agito solo nel 2014, il loro diritto era ormai estinto. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso di uno dei medici a causa di un errore di omonimia non risolto dai giudici d'appello, i quali avevano omesso di pronunziare sulla sua specifica posizione. Per questo singolo medico, la causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Risarcimento medici specializzandi: no ai ricorsi tardivi
Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1983 e il 1995, ha richiesto il risarcimento medici specializzandi per la mancata o inadeguata remunerazione durante il periodo di formazione, lamentando il tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato italiano. Il Tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione decennale, individuando l'inizio del termine al 27 ottobre 1999 (entrata in vigore della Legge 370/1999). I medici hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere solo dal 2011, anno in cui si sono risolte le incertezze giurisprudenziali sulla materia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che le incertezze interpretative non impediscono il decorso della prescrizione, la quale inizia inderogabilmente dal 1999 e può essere interrotta anche con una semplice richiesta stragiudiziale. I medici sono stati condannati alle spese.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici sconfitti dallo Stato
Un gruppo di medici ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione frequentati tra il 1983 e il 1991, in violazione delle direttive europee. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo il diritto ormai estinto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la prescrizione del risarcimento danni, di durata decennale, ha iniziato a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999 che ha rimosso ogni incertezza sul diritto al compenso. Avendo i medici avviato la causa solo nel 2013, il loro diritto si era ormai definitivamente estinto.
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Prescrizione medici specializzandi: ricorso tardivo costa caro
Un gruppo di medici laureati ha fatto causa allo Stato italiano per ottenere il risarcimento dei danni dovuto alla mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, in violazione delle direttive europee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il diritto al risarcimento è ormai estinto. La prescrizione medici specializzandi è infatti decennale e inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento dello Stato. Poiché i medici hanno agito troppo tardi e contro un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte li ha anche condannati al pagamento di una sanzione per abuso del processo.
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Offerta al pubblico di prodotti finanziari: punito il sindaco
Un componente del collegio sindacale di una banca ha impugnato la sanzione di 100.000 euro inflitta dall'autorità di vigilanza. L'addebito riguardava una campagna sistematica di vendita di azioni proprie ai clienti, configurabile come offerta al pubblico di prodotti finanziari senza la preventiva pubblicazione del prescritto prospetto informativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione. I giudici hanno chiarito che il termine per contestare l'illecito decorre dal momento in cui l'autorità completa la complessa valutazione dei fatti, e non dalla semplice percezione materiale degli stessi. Inoltre, è stata confermata la responsabilità del sindaco per non aver vigilato sulle anomalie evidenti della campagna di vendita, escludendo la sua buona fede di fronte a chiari segnali di allarme.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritto il credito, calcolando il termine di cinque anni dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto ministeriale aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 1° luglio 2015 è tempestiva, poiché rientra perfettamente nel termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Estinzione del giudizio tributario: processo spento, debito vivo
Il caso nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento da parte de Il Contribuente. A seguito di un precedente rinvio della Cassazione, le parti non hanno riassunto il processo nei termini, causandone l'estinzione. L'Amministrazione Finanziaria ha quindi notificato la cartella. La Cassazione chiarisce che l'estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione rende definitivo l'atto impositivo originario. Di conseguenza, i termini di prescrizione e decadenza per la riscossione decorrono dalla scadenza del termine per la riassunzione. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso del Contribuente: la sentenza d'appello è nulla per difetto di motivazione, essendosi limitata a un generico rinvio "per relationem" alla decisione di primo grado riguardo al calcolo degli interessi. La causa viene rinviata per un nuovo esame su questo specifico punto.
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Termine lungo per impugnare: carta batte digitale in Cassazione
Un consorzio pubblico ha impugnato oltre i termini la sentenza di primo grado relativa al recupero di indennità versate a una dipendente. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Il consorzio ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il termine lungo per impugnare dovesse decorrere non dal deposito cartaceo della sentenza, ma dal suo successivo inserimento telematico nel sistema informatico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che, per le sentenze redatte in formato cartaceo, il termine lungo per impugnare decorre tassativamente dalla data di attestazione del deposito in cancelleria. Di conseguenza, il consorzio ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Costituzione in giudizio tardiva: il fisco vince sul ritardo
Una società di rappresentanze ha impugnato un avviso di accertamento per tasse non pagate. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il suo appello a causa di una costituzione in giudizio tardiva, essendo avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica. La società ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo un errore nel calcolo dei tempi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente non ha specificato le date esatte delle notifiche, violando il principio di autosufficienza. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che non si possono impugnare le motivazioni espresse dal giudice ad abundantiam (per pura completezza), poiché prive di effetti pratici sulla decisione finale. Di conseguenza, la società ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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Robin Hood Tax: il Fisco vince sul rimborso negato alla società
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a una società energetica il rimborso della cosiddetta Robin Hood Tax, ovvero l'addizionale Ires versata nel giugno 2015 per l'anno di imposta 2014. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la dichiarazione di incostituzionalità della tassa non ha effetto retroattivo. Poiché la Corte Costituzionale ha sancito un'illegittimità differita a partire dal 12 febbraio 2015, l'imposta relativa al 2014 resta interamente dovuta, anche se il pagamento materiale è avvenuto successivamente. Di conseguenza, la richiesta di rimborso della società è stata definitivamente respinta.
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Privilegio crediti professionali: negato per le vecchie cause
Un avvocato chiede l'ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa, pretendendo il privilegio crediti professionali per le prestazioni svolte in primo grado e in appello. Il Tribunale riconosce il privilegio solo per le prestazioni dell'ultimo biennio relative all'appello, escludendo quelle di primo grado ormai concluse da tempo. L'avvocato ricorre in Cassazione sostenendo l'unitarietà del mandato. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che, ai fini del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., l'attività svolta in più gradi di giudizio va suddivisa in singoli incarichi autonomi. Di conseguenza, il privilegio spetta solo ai compensi per le prestazioni concluse nell'ultimo biennio del rapporto professionale complessivo, mentre i crediti per le fasi precedenti perdono la prelazione.
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