Un lavoratore ha adito le vie legali per ottenere i benefici previdenziali per esposizione all'amianto, sostenendo di aver lavorato a contatto con la fibra nociva per oltre un decennio. L'ente di previdenza ha eccepito l'estinzione dell'azione giudiziaria a causa del decorso del tempo. Il lavoratore aveva presentato istanza amministrativa nel 1997, ma ha depositato il ricorso in tribunale soltanto nel 2009. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente la domanda dell'operaio, confermando che l'azione era colpita da decadenza triennale. Il collegio ha precisato che la maggiorazione per amianto, pur influendo sulla pensione finale, costituisce un beneficio autonomo soggetto a termini perentori di ricorso decorrenti dal silenzio-rifiuto dell'ente previdenziale.
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