L'Indagato ha subito un sequestro preventivo di denaro per il reato di bancarotta preferenziale, legato al dissesto di una società. La difesa ha chiesto di annullare il sequestro sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. Secondo la tesi difensiva, il termine della prescrizione doveva decorrere dall'ammissione al concordato preventivo e non dalla successiva dichiarazione di fallimento. Inoltre, la difesa ha contestato la tardiva aggiunta di un'aggravante e invocato il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità del sequestro. I giudici hanno chiarito che, in presenza di concordato seguito da fallimento, la prescrizione parte dalla sentenza di fallimento. Inoltre, nelle indagini preliminari l'accusa resta fluida e il pubblico ministero può contestare nuove aggravanti.
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