La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha confermato il diritto all'equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. I giudici hanno stabilito due principi chiave: il termine di sei mesi per presentare la domanda decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento diventa definitivo, e non da un precedente piano di riparto parziale. Inoltre, l'ammontare dell'indennizzo deve essere calcolato sul valore del credito originariamente ammesso al passivo, non sull'importo residuo dopo eventuali acconti.
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