La Corte di Cassazione ha stabilito che una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, può essere oggetto di definizione agevolata se rappresenta il primo atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente. In un caso riguardante omessi versamenti Irap e Ires, una società aveva richiesto la definizione agevolata della lite pendente. L'Agenzia delle Entrate aveva negato la richiesta, sostenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del contribuente, qualificando tale cartella come atto impositivo e dichiarando estinto il giudizio.
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