Una società in liquidazione, ammessa al concordato preventivo, ha impugnato due cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate. I giudici di merito hanno accolto il ricorso del contribuente, ritenendo illegittima la riscossione dopo l'omologazione del concordato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione. Nel corso del giudizio, la società ha richiesto l'estinzione del processo dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato la mancanza di prove documentali nel fascicolo riguardanti l'effettiva presentazione dell'istanza di sanatoria. Di conseguenza, la Cassazione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, concedendo alle parti sessanta giorni di tempo per depositare la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta definizione della controversia.
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