La Contribuente ha proposto ricorso in Cassazione contro l'Amministrazione Finanziaria per contestare una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro per l'anno 2004. Successivamente, la stessa Contribuente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso, dimostrando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge (art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018) e di aver pagato integralmente quanto dovuto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di estinzione del processo dovuta a definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo le impugnazioni dilatorie o pretestuose e non le ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
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