Una società ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA, emessa a seguito di una precedente adesione a un condono. L'azienda sosteneva di aver commesso un errore nella dichiarazione originaria, poi corretto. Mentre la causa era in corso, la società ha aderito a una nuova e successiva sanatoria fiscale, pagando quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha preso atto del corretto pagamento. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la nuova definizione agevolata ha risolto la controversia alla radice, rendendo inutile proseguire la causa.
Continua »