L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al socio di una società a ristretta base partecipativa per presunti utili extracontabili non dichiarati, ricostruiti tramite movimentazioni su conti correnti personali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato le pretese del Fisco. Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizi di notifica, mancata prova e richiesta di sospensione. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha comunicato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti. La Suprema Corte ha rilevato la carenza di prova documentale del collegamento tra cartelle pagate e atto impugnato, nonché l'assenza della rinuncia formale al giudizio e della notifica alla controparte. I giudici hanno concesso sessanta giorni per sanare le mancanze, rinviando la causa.
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