Una lavoratrice ha impugnato un'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro, sostenendo che la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento fosse nulla. L'atto era stato consegnato al padre e, secondo la ricorrente, mancava la prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica. I giudici hanno chiarito che, in caso di consegna a un familiare, è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa, non servendo la prova della ricezione. Inoltre, opera la presunzione che il plico contenga l'atto indicato, spettando al destinatario dimostrare il contrario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a sanzioni per lite temeraria.
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