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27 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

In finanza viene definita come situazione di default (in italiano insolvenza) l'incapacità tecnica di un'emittente di rispettare le clausole contrattuali previste dal regolamento del finanziamento. Ad esempio è la situazione in cui incorre uno Stato quando dichiara insolvenza o fallimento (insolvenza sovrana).

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Operazione non adeguata: banca assolta se il cliente firma
Due risparmiatori hanno citato in giudizio una banca per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'acquisto di obbligazioni argentine andate in default. Gli investitori lamentavano la mancata informazione sui rischi e la nullità dell'ordine di acquisto. La banca ha dimostrato di aver dettagliato verbalmente i pericoli dell'investimento tramite il proprio funzionario e di aver raccolto la sottoscrizione del modulo in cui il cliente dichiarava di essere consapevole dei rischi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei risparmiatori: se il cliente riceve gli opportuni avvisi e autorizza per iscritto l'esecuzione di una operazione non adeguata, la banca non ha l'obbligo di astenersi dal compierla e non risponde della perdita finanziaria subita.
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Obblighi informativi intermediario finanziario: la banca deve sempre informare
Gli eredi di un investitore hanno citato in giudizio una Banca per ottenere la nullità o la risoluzione di un acquisto di obbligazioni argentine e la restituzione della somma investita. Essi lamentavano la mancata osservanza degli obblighi informativi intermediario finanziario e un difetto di forma nel contratto. Il Tribunale aveva accolto la domanda per vizio di forma, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo il contratto valido e che al momento dell'acquisto non vi fossero segnali di rischio. La Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi, affermando che la Banca ha sempre l'obbligo di informare l'investitore sui rischi, indipendentemente dalla rischiosità percepita del prodotto. La causa tornerà alla Corte d'Appello.
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Investitori vs Banca: Obblighi Informativi e Nesso Causale Negato
Un gruppo di Investitori ha citato in giudizio una Banca per la perdita subita su titoli argentini, lamentando la violazione degli obblighi informativi banca. Gli Investitori sostenevano di non essere stati adeguatamente informati sui rischi e chiedevano il risarcimento. La Corte d'Appello aveva respinto la loro richiesta, ritenendo il contratto valido e che non vi fosse un nesso di causalità tra l'operato della banca e il danno, anche perché gli Investitori erano considerati esperti e avrebbero comunque investito. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli Investitori, confermando che la mancanza di un nesso causale tra l'eventuale inadempimento della banca e il danno escludeva la responsabilità.
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Obblighi informativi della banca e limiti al risarcimento titoli
Gli Investitori citano in giudizio la Banca per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di obbligazioni argentine effettuato nel 1999, 2000 e 2001. La Corte d'Appello accoglie la domanda limitatamente all'ultimo acquisto del 2001, periodo in cui il rischio di default era già evidente, rigettando le richieste per le operazioni precedenti. Gli Investitori ricorrono in Cassazione contestando il riparto dell'onere probatorio e la valutazione dei rischi. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza di secondo grado. I giudici rilevano che la Banca ha dimostrato l'assenza di responsabilità per i primi due acquisti, avvenuti prima del reale declassamento dei titoli. Pertanto, la violazione degli obblighi informativi della banca sussiste soltanto se il rischio dell'investimento risultava concretamente conoscibile al momento dell'operazione.
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Prescrizione risarcimento danni investimenti: conta il default
Gli eredi di un risparmiatore citano in giudizio una banca per chiedere il risarcimento del danno derivante dall'acquisto di titoli esteri poi finiti in default. La banca eccepisce la prescrizione risarcimento danni investimenti sostenendo che il termine decennale decorra dalla data di acquisto dei titoli. La Corte d'Appello dà ragione alla banca, ma gli eredi ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso e chiarisce un principio fondamentale. Il termine di prescrizione risarcimento danni investimenti non inizia a decorrere dal giorno dell'acquisto o dell'ordine, bensì dal momento in cui il danno si manifesta concretamente nel patrimonio del cliente, ossia al verificarsi del default dell'emittente. Di conseguenza, la decisione precedente viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Risarcimento danni da investimenti: la banca paga il default
Un risparmiatore subisce gravi perdite dopo l'acquisto di obbligazioni argentine andate in default. La banca non aveva adempiuto ai propri doveri informativi. La Corte di Appello nega il risarcimento danni da investimenti perché il cliente aveva rifiutato una successiva offerta di scambio di titoli, ritenendo tale comportamento una violazione del dovere di limitare i danni. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici stabiliscono che non si può imporre all'investitore di accettare nuovi titoli dallo stesso emittente insolvente, poiché la sfiducia è del tutto ragionevole. La Cassazione accoglie il ricorso del risparmiatore e rinvia la causa per un nuovo esame.
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Nesso di causalità: l’attesa del risparmiatore salva la banca
Un'investitrice ha citato in giudizio una banca e una società di gestione per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato avvertimento sulla rischiosità delle obbligazioni Lehman Brothers, poi fallite. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda applicando il principio della ragione più liquida: anche ipotizzando un inadempimento informativo, mancava il nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno. L'investitrice, infatti, aveva chiesto di vendere i titoli solo sette mesi dopo il fallimento, dimostrando un atteggiamento attendista incompatibile con l'ipotesi che avrebbe venduto prima se informata. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'investitrice e condannandola alle spese, poiché la condotta successiva al default costituisce una prova contraria idonea a escludere il nesso di causalità.
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Dovere di astensione dell’intermediario: la scelta è del cliente
Due risparmiatori citano in giudizio un istituto di credito chiedendo la restituzione di circa quarantamila euro investiti in obbligazioni Lehman Brothers, poi fallite. Gli investitori lamentano la violazione degli obblighi informativi e sostengono che la banca avesse l'obbligo di non eseguire l'operazione poiché ritenuta inadeguata al loro profilo di rischio. La Corte di Cassazione respinge il ricorso degli eredi dei risparmiatori. I giudici chiariscono che, secondo il Regolamento Consob del 2007, non sussiste un dovere di astensione dell'intermediario in assoluto per le operazioni inadeguate, purché il cliente sia stato correttamente profilato e informato dei rischi. L'obbligo di blocco scatta solo se il risparmiatore rifiuta di fornire le informazioni necessarie alla sua profilazione. Di conseguenza, se il cliente è informato e decide comunque di procedere, la scelta finale spetta a lui.
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Obblighi informativi dell’intermediario: banca contro risparmiatori
Gli Investitori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del default dei bond argentini. I giudici di merito hanno condannato la Banca per non aver adempiuto agli obblighi informativi dell'intermediario durante il rapporto, omettendo di segnalare il declassamento dei titoli. La Banca ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, nel servizio di sola ricezione ed esecuzione di ordini, i doveri di informazione si esauriscono con l'acquisto dei titoli. Rilevando un contrasto giurisprudenziale sul punto e la rilevanza della questione, la Suprema Corte ha emesso un'ordinanza interlocutoria, rimettendo la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile per una decisione definitiva.
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Obbligo informativo dell’intermediario: no ai moduli generici
Gli eredi di un'investitrice hanno citato in giudizio una banca chiedendo il risarcimento dei danni per l'acquisto di obbligazioni argentine poi andate in default. La Corte di Cassazione ha chiarito che le modifiche di legge non rendono nullo il vecchio contratto quadro. Tuttavia, ha accolto il ricorso degli eredi stabilendo che la banca ha violato l'obbligo informativo dell'intermediario. Non basta avvisare genericamente il cliente che un titolo è rischioso o che si può perdere il capitale. La banca deve fornire informazioni concrete, dettagliate e aggiornate sul reale rischio di insolvenza dello Stato emittente, avvalendosi anche dei dati delle agenzie di rating. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Compensatio lucri cum damno: quando il guadagno riduce il danno
Due risparmiatori citano in giudizio un Istituto di Credito per essere stati indotti ad acquistare obbligazioni argentine altamente rischiose senza adeguate informazioni. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannano la banca al risarcimento. La Cassazione rigetta il ricorso della banca sulla responsabilità informativa, confermando la violazione dei doveri di trasparenza. Tuttavia, accoglie il ricorso sul calcolo del danno: i giudici di merito non hanno applicato il principio della compensatio lucri cum damno. I risparmiatori avevano infatti ottenuto cedole e plusvalenze dallo scambio dei titoli, elementi che riducono il danno effettivo. La sentenza viene cassata con rinvio per ricalcolare la somma dovuta.
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Responsabilità dell’intermediario finanziario: risparmio tutelato
Alcuni risparmiatori hanno citato in giudizio una banca per il risarcimento dei danni subiti a causa del default di obbligazioni ad alto rischio acquistate nel 2001. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo sufficienti le informazioni fornite e la propensione al rischio dei clienti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei risparmiatori, sancendo la responsabilità dell'intermediario finanziario. I giudici hanno stabilito che la banca non può adempiere ai propri obblighi informativi senza aver prima acquisito l'offering circular (il documento con le caratteristiche essenziali dell'emissione), qualora i titoli siano privi di rating e prospetto. Tale obbligo sussiste anche se la banca non ha partecipato direttamente al collocamento dei titoli e non viene meno con la firma di moduli standard o per la generica propensione al rischio del cliente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Dovere di informazione della banca: risparmiatori vs istituto
Due risparmiatori acquistano obbligazioni argentine che successivamente vanno in default. Gli investitori citano in giudizio l'istituto di credito lamentando la violazione del dovere di informazione della banca e la nullità del contratto. La Corte d'Appello respinge la domanda ritenendo che spettasse ai clienti dimostrare quali informazioni fossero state omesse. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei risparmiatori, stabilendo che spetta esclusivamente all'intermediario finanziario dimostrare di aver fornito tutte le informazioni necessarie sulla rischiosità dei titoli. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Responsabilità della banca: investitore esperto perde il risarcimento
Un investitore esperto e facoltoso acquista obbligazioni argentine tramite la propria banca nel luglio del 2001, poco prima del default dello Stato sudamericano. Successivamente, l'investitore cita in giudizio l'istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la firma dell'ordine scritto, unita alle prove testimoniali dei dipendenti che avevano sconsigliato l'acquisto, esclude la responsabilità della banca. Inoltre, il profilo dell'investitore, un imprenditore laureato e attivo in operazioni speculative, dimostra la sua piena consapevolezza del rischio. L'investitore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione del risarcimento danni: banca sconfitta dal default
Un risparmiatore ha citato in giudizio la propria banca chiedendo il ristoro delle perdite subite a causa dell'acquisto di obbligazioni argentine, avvenuto senza che l'istituto lo avesse informato dei reali rischi dell'operazione. La banca si è difesa eccependo la prescrizione del risarcimento danni, sostenendo che il termine di dieci anni dovesse decorrere dalla data di acquisto dei titoli. La Corte di Cassazione ha invece confermato che la prescrizione del risarcimento danni inizia a decorrere solo dal momento in cui il danno si manifesta concretamente nella sfera patrimoniale del cliente, ossia dalla data del default dello Stato argentino (dicembre 2001), quando l'investitore ha avuto effettiva percezione della perdita. Il ricorso della banca è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna al risarcimento.
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Doveri informativi dell’intermediario: firma batte risarcimento
Due risparmiatori hanno citato in giudizio un istituto bancario per il risarcimento dei danni derivanti dal default di obbligazioni argentine. Gli investitori lamentavano la violazione dei doveri informativi dell'intermediario, sostenendo che l'operazione fosse inadeguata e compiuta in conflitto di interessi. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando la profilatura ad alto rischio dei clienti e la firma di un'apposita clausola di avvertimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla sussistenza del conflitto di interessi e sull'adeguatezza dell'investimento spetta esclusivamente al giudice di merito. Inoltre, la sottoscrizione della clausola di inadeguatezza fa presumere l'adempimento degli obblighi informativi da parte della banca. Gli investitori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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Obbligo informativo dell’intermediario: la banca paga il silenzio
Due risparmiatori subiscono forti perdite a causa del fallimento della società emittente dei titoli acquistati tramite la propria banca. La Corte d'Appello condanna l'istituto al risarcimento dei danni per non aver avvisato tempestivamente i clienti dell'aumento del rischio dei titoli, violando l'obbligo informativo dell'intermediario previsto dal protocollo di sicurezza. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della banca. I giudici confermano che l'inserimento del titolo in un elenco a basso rischio genera un preciso dovere contrattuale di informazione in tempo reale. Di conseguenza, la banca deve risarcire i clienti, in quanto un tempestivo avviso avrebbe permesso loro di vendere i titoli prima del crollo definitivo.
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Danno da investimento: cedole incassate riducono il risarcimento
La Corte di Cassazione affronta un caso di risarcimento danni per investimenti in obbligazioni ad alto rischio (Bond Argentina). Una banca è stata ritenuta responsabile per la violazione degli obblighi informativi verso i clienti. Tuttavia, nel calcolare il danno subito dagli investitori, i giudici dei gradi precedenti non avevano considerato le cedole (interessi) che i clienti avevano incassato prima del default dei titoli. La Cassazione ha stabilito che questi guadagni devono essere detratti dal risarcimento totale. Viene così applicato il principio della 'compensatio lucri cum damno', secondo cui dal danno va sottratto ogni vantaggio ottenuto dal danneggiato a causa dell'illecito. La banca vince sul punto, ottenendo un ricalcolo del risarcimento a suo favore.
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Contratti di investimento: risoluzione singoli ordini
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di due investitori in merito alla gestione di contratti di investimento relativi a obbligazioni argentine. Il cuore della controversia riguarda la possibilità di risolvere i singoli ordini di acquisto per inadempimento degli obblighi informativi della banca, indipendentemente dalla validità del contratto quadro. La Suprema Corte ha stabilito che i singoli ordini hanno natura negoziale autonoma e possono essere risolti se l'inadempimento è di non scarsa importanza. Inoltre, è stato chiarito che la qualifica di operatore qualificato non deriva automaticamente dall'essere dipendenti bancari, ma richiede un accertamento rigoroso sulle funzioni effettivamente svolte dall'investitore.
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Obblighi informativi: la responsabilità della banca
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'assenza di inadeguatezza di un investimento non esonera l'intermediario dai propri obblighi informativi. Un risparmiatore aveva citato in giudizio un istituto bancario per il default di titoli di Stato esteri. Sebbene l'operazione fosse coerente con il profilo di rischio del cliente, i giudici hanno chiarito che la banca deve comunque fornire informazioni specifiche sulle caratteristiche e sulla rischiosità del prodotto finanziario per consentire una scelta consapevole.
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