Un'investitrice ha citato in giudizio una banca e una società di gestione per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato avvertimento sulla rischiosità delle obbligazioni Lehman Brothers, poi fallite. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda applicando il principio della ragione più liquida: anche ipotizzando un inadempimento informativo, mancava il nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno. L'investitrice, infatti, aveva chiesto di vendere i titoli solo sette mesi dopo il fallimento, dimostrando un atteggiamento attendista incompatibile con l'ipotesi che avrebbe venduto prima se informata. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'investitrice e condannandola alle spese, poiché la condotta successiva al default costituisce una prova contraria idonea a escludere il nesso di causalità.
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