La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di alcuni risparmiatori contro un istituto bancario in merito all'acquisto di obbligazioni estere. In primo grado, il tribunale aveva dichiarato nullo il contratto per difetto di forma, assorbendo le domande subordinate sul risarcimento danni. In appello, ribaltata la decisione sulla nullità, i giudici avevano erroneamente ritenuto inammissibile l'appello incidentale dei risparmiatori, sostenendo che non avessero riproposto correttamente le domande assorbite. La Suprema Corte ha invece rilevato che la volontà di riesaminare le violazioni degli obblighi informativi era stata chiaramente espressa, censurando l'omessa pronuncia della Corte territoriale.
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