Una società di trasporti regionali ha richiesto il rimborso delle maggiori somme versate per non aver beneficiato della deduzione IRAP costo del lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo che la società operasse in regime di concessione e a tariffa, condizioni che escludono l'agevolazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, per escludere il beneficio, devono coesistere la concessione e la tariffa. La concessione richiede il trasferimento del rischio d'impresa all'operatore, mentre l'appalto prevede un corrispettivo a carico dell'amministrazione. Poiché i giudici d'appello non hanno verificato l'effettivo trasferimento del rischio economico e la natura della tariffa, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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