Il Committente ha appaltato la costruzione di un capannone all'Appaltatore, il quale ha subappaltato la copertura al Subappaltatore. Quest'ultimo ha acquistato lastre in fibrocemento dal Fornitore. A causa di gravi infiltrazioni dovute a lastre difettose, il Committente ha chiesto il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha escluso la responsabilità del Fornitore, ritenendo inapplicabile l'articolo 1669 del codice civile ed escludendo anche la generica responsabilità extracontrattuale. La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi del Subappaltatore, dell'Appaltatore e del Committente. I giudici hanno chiarito che l'inapplicabilità della disciplina speciale sulla rovina di edifici non esclude affatto la responsabilità extracontrattuale generale del fornitore di materiali difettosi, purché il danneggiato ne provi tutti gli elementi costitutivi, inclusa la colpa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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