Un automobilista stipula un contratto di telesorveglianza satellitare per la propria vettura. Dopo il furto dell'auto, la società di sicurezza ritarda l'allarme e non attiva il blocco del motore da remoto, impedendo il ritrovamento del mezzo. La Corte d'Appello respinge la richiesta di risarcimento, pretendendo che l'automobilista dimostri la percentuale esatta di probabilità di ritrovare l'auto. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che l'inadempimento della società ha causato un danno da perdita di chance. La Suprema Corte chiarisce che l'esistenza della chance è insita nello scopo stesso del contratto di sorveglianza. Di conseguenza, il giudice non deve pretendere una prova impossibile, ma deve liquidare il danno in via equitativa, valutando la perdita della concreta possibilità di recuperare il veicolo.
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