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Danneggiamento Seguito Da Incendio

49 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Reato previsto dall'art. 424 del codice penale che punisce chi danneggia un bene altrui appiccando un fuoco che crea solo il pericolo di un incendio più vasto, senza che questo si verifichi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Danneggiamento seguito da incendio: ricorso vago e condanna ferma
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio. La difesa contestava un presunto difetto di motivazione sulla dichiarazione di colpevolezza pronunciata dai giudici di merito. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile per via della totale genericità dei motivi, i quali non si confrontavano minimamente con le argomentazioni della sentenza d'appello. La Corte ha inoltre escluso la memoria presentata dalla persona offesa poiché depositata fuori dai termini previsti. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato definitivamente, dovendo sostenere le spese del procedimento e versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per non aver dimostrato l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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Danneggiamento seguito da incendio: da assoluzione a condanna
Un uomo rompe il finestrino di un veicolo, versa benzina nell'abitacolo e appicca il fuoco, provocando un rogo che travolge anche un'auto vicina. Il Tribunale assolve l'imputato ritenendo gli elementi indiziari insufficienti e non univoci. La Corte di Appello ribalta il giudizio e condanna il responsabile per danneggiamento seguito da incendio a due anni di reclusione. I giudici valorizzano il riconoscimento delle telecamere, il forte odore di carburante sulla persona dell'accusato, gli abiti coincidenti e la presenza di un movente legato a vecchi rancori familiari. La Corte di Cassazione conferma la condanna: gli indizi precisi, concordanti e coordinati logicamente da una causale certa superano la tesi difensiva ed escludono ogni spiegazione alternativa plausibile.
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Danneggiamento seguito da incendio: ricorso inammissibile per genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un individuo condannato per danneggiamento seguito da incendio. L'imputato contestava l'interpretazione dell'elemento psicologico del reato. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero generici e ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici precedenti. Di conseguenza, il ricorso non è stato accolto, e l'individuo è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Danneggiamento seguito da incendio e limiti alle misure cautelari
Due soggetti appiccano il fuoco al cofano di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via versando del liquido infiammabile. L'Indagato svolge il ruolo di conducente e palo. Il Tribunale del Riesame annulla le misure cautelari stabilendo che l'azione configura l'ipotesi semplice del danneggiamento seguito da incendio di cui all'articolo 424 primo comma del codice penale, poiche le fiamme non hanno assunto proporzioni vaste o incontrollabili tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumita. Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione chiedendo la riqualificazione del fatto nella forma aggravata. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della Procura. Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede un fuoco devastante e diffuso per configurare l'ipotesi piu grave. L'assenza di tali caratteri impedisce l'applicazione di misure restrittive.
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Danneggiamento seguito da incendio: niente carcere se contenuto
L'Indagato ha appiccato il fuoco al cofano di un'automobile parcheggiata versando del liquido infiammabile da una bottiglia. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere contestando il reato di danneggiamento seguito da incendio in forma aggravata. Tuttavia, le fiamme si sono limitate alla singola vettura senza espandersi né creare un concreto pericolo per la pubblica incolumità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame, precisando che un rogo circoscritto integra unicamente la fattispecie base di danneggiamento seguito da incendio. Di conseguenza, i limiti edittali della pena non consentono l'applicazione della custodia in carcere. Il ricorso della Procura è stato dichiarato inammissibile.
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Nullità processuale e prescrizione del reato: l’incendio impunito
Un Imputato è stato condannato per danneggiamento seguito da incendio. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, ma l'udienza si è svolta oralmente senza preavviso alla difesa, che si aspettava una trattazione scritta. Questa mancata comunicazione ha causato una nullità procedurale. La Corte di Cassazione ha riconosciuto questa nullità e, considerando il tempo trascorso, ha dichiarato la **prescrizione del reato**, annullando la sentenza senza rinvio. L'Imputato non dovrà quindi scontare la pena.
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Danneggiamento seguito da incendio: ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore condannato per Danneggiamento seguito da incendio. Il Lavoratore aveva appiccato il fuoco all'auto di due Proprietari. La difesa contestava il mancato riconoscimento tramite perizia antropometrica dalle immagini di sorveglianza. La Cassazione ha confermato la condanna, ritenendo che il ricorso fosse una richiesta di rivalutazione dei fatti, non un vizio di motivazione. Le prove, inclusi abiti identici trovati a casa del Lavoratore e il riconoscimento da parte delle vittime, erano sufficienti. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Danneggiamento seguito da incendio: colpa, dolo e pericolo
Un giovane ha appiccato ripetutamente il fuoco ai quadri elettrici di un immobile in ristrutturazione mediante l'uso di benzina. Il proprietario ha sorpreso l'autore sul fatto mentre le fiamme rischiavano di estendersi alla vegetazione e agli edifici vicini. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per il reato di danneggiamento seguito da incendio, respingendo le tesi difensive sulla presunta assenza di pericolo e sul dolo. La Suprema Corte ha precisato che il delitto sussiste quando l'agente intende solo danneggiare la cosa, ma crea un pericolo concreto per la pubblica incolumità. I giudici hanno tuttavia annullato senza rinvio la condanna alle spese per la parte civile, poiché il giudice d'appello aveva integrato illegittimamente la decisione con un provvedimento separato successivo.
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Danneggiamento seguito da incendio: fiamme e minaccia
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato di minaccia aggravata e danneggiamento seguito da incendio. L'imputato aveva appiccato il fuoco a beni della vittima per conto di terzi, compiendo un chiaro atto intimidatorio collegato a una precedente aggressione verso il coniuge della persona offesa. Il ricorrente sosteneva che le fiamme fossero limitate e che mancasse l'intento minaccioso. I giudici hanno invece ribadito la sussistenza di entrambi i reati. Poiché l'impugnazione riproponeva argomenti generici già respinti in appello, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l'imputato al pagamento delle spese legali e a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Danneggiamento seguito da incendio: recidiva e no prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della prescrizione, l'omessa riapertura dell'istruttoria in appello e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici hanno confermato la piena validità della sentenza impugnata, rilevando la corretta applicazione della recidiva per precedenti condanne ravvicinate, elemento che prolunga i termini prescrizionali. La responsabilità dell'autore è stata accertata tramite filmati di videosorveglianza e tabulati telefonici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Danneggiamento seguito da incendio: complice condannato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e otto mesi di reclusione per un uomo accusato di concorso nel danneggiamento seguito da incendio ai danni del furgone di proprietà della sua ex datrice di lavoro. L'imputato aveva accompagnato in scooter un complice travisato, che portava una tanica con liquido infiammabile, ed era rimasto ad attenderlo all'esterno dell'area condominiale per garantirne la fuga dopo il rogo. I giudici hanno chiarito che la condotta di attesa e sorveglianza non costituisce una passiva e innocua presenza, ma integra a pieno titolo la partecipazione al reato, agevolando l'azione delittuosa e rafforzando la sicurezza dell'esecutore materiale. Respinta anche l'eccezione processuale sulla revoca concordata di un testimone difensivo.
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Attenuanti generiche: niente sconti per chi causa un incendio
Un uomo veniva condannato a nove mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio, avendo lanciato uno straccio infiammato. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e chiedendo una riesamina delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti quando la sentenza d'appello risulta logica e coerente. Inoltre, la Corte ha ribadito che le attenuanti generiche non costituiscono uno sconto automatico di pena, ma richiedono specifici elementi positivi, assenti nel caso di specie anche a causa dei precedenti penali dell'uomo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Danneggiamento seguito da incendio: condannata la condomina
Una condomina è stata condannata per il reato di danneggiamento seguito da incendio per aver gettato materiale infiammabile nel locale contatori del proprio condominio. La Corte d'Appello ha confermato la colpevolezza basandosi sulla testimonianza di una vicina di casa e sul verbale dei vigili del fuoco. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di una perizia e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la pericolosità della condotta in un edificio abitato esclude la particolare tenuità del fatto e che le prove raccolte erano già del tutto sufficienti.
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Danneggiamento seguito da incendio: la vendetta dello sfrattato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per un uomo accusato di danneggiamento seguito da incendio. L'imputato, dopo aver ricevuto uno sfratto per morosità, ha appiccato il fuoco alla pizzeria che gestiva, situata all'interno di un condominio, mettendo in pericolo i residenti. I giudici hanno respinto il ricorso della difesa, ritenendo provata la colpevolezza grazie a testimoni che lo hanno visto fuggire e al ritrovamento delle sue chiavi nella serratura. La Suprema Corte ha confermato anche l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, quantificato in circa 30.000 euro per i danni strutturali subiti dal proprietario dell'immobile, e ha dichiarato inammissibile la contestazione sulla provvisionale economica. L'imputato perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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Danneggiamento seguito da incendio: l’alcol non cancella la pena
Un cittadino è stato condannato a quattro mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio, per aver dato fuoco a un cassonetto dei rifiuti a Bologna. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione e sostenendo che i giudici non avessero valutato il suo stato di ubriachezza al momento del fatto, oltre a contestare l'attendibilità di un testimone. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la questione dell'ubriachezza non era stata sollevata in appello e che le contestazioni sul testimone erano generiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Danneggiamento seguito da incendio: condanna definitiva per ustioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato a nove mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio. L'uomo era stato identificato tramite telecamere di sorveglianza e presentava ustioni sul corpo compatibili con il rogo. La difesa contestava l'attendibilità del riconoscimento e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha stabilito che le contestazioni sui fatti non possono essere riesaminate in sede di legittimità e che i motivi di ricorso erano generici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Incendio boschivo per vendetta: no al semplice danneggiamento
Un uomo, dopo essere stato respinto da un centro di accoglienza, ha appiccato il fuoco in più punti tra le sterpaglie circostanti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di incendio boschivo, respingendo la tesi difensiva secondo cui l'intenzione era solo quella di danneggiare la struttura. I giudici hanno evidenziato che l'imputato, agendo in presenza di vento e alte temperature, ha previsto e accettato il rischio della propagazione incontrollata delle fiamme. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Danneggiamento seguito da incendio: bomba in condominio e follia
L'Imputato è stato condannato per il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) per aver posizionato una bombola di gas e una lampada accesa come innesco davanti al garage di un condominio, rischiando di far crollare l'intero stabile. La Corte d'Appello ha ridotto la pena a 9 anni e 4 mesi di reclusione applicando la diminuente del vizio parziale di mente. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'idoneità della condotta e la mancata riduzione della pena base. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la pericolosità della condotta è stata provata tramite perizie tecniche e che lo stato mentale, già valutato come attenuante, non può essere riutilizzato per ridurre ulteriormente la pena base, evitando così una doppia e illegittima riduzione.
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Danneggiamento seguito da incendio: fiamme alte ma reato minore
L'Imputato ha svuotato un cassonetto dei rifiuti sul marciapiede e ha appiccato il fuoco con un accendino. Le fiamme, alte tre metri, hanno lambito un chiosco prima che un addetto alla sicurezza le spegnesse con tre estintori. La Corte d'Appello lo aveva condannato per incendio doloso. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Imputato, riqualificando il fatto nel reato meno grave di danneggiamento seguito da incendio. I giudici hanno chiarito che, per contestare il reato più grave, non basta la volontà di accendere un fuoco, ma serve la precisa intenzione di provocare un incendio di vaste e incontrollabili proporzioni, idoneo a mettere in pericolo la pubblica incolumità. La sentenza è stata annullata con rinvio per rideterminare la pena.
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Danneggiamento seguito da incendio: incastrato dai vestiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di danneggiamento seguito da incendio. L'imputato aveva appiccato il fuoco all'autovettura di una donna utilizzando uno straccio imbevuto di liquido infiammabile sul cofano. La difesa contestava l'identificazione tramite telecamere e l'assenza di un movente diretto. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di legittimità non può rivalutare i fatti già accertati nei gradi precedenti. L'identificazione è risultata logica grazie alla comparazione dei vestiti, mentre l'assenza di un movente diretto non esclude la colpevolezza, potendo l'autore aver agito su commissione per difficoltà economiche. Negate anche le attenuanti generiche per mancanza di pentimento e risarcimento.
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