La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45365/2023, ha respinto il ricorso del Procuratore Generale che chiedeva di riqualificare un reato da danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) a incendio doloso (art. 423 c.p.). La Corte ha stabilito che, in sede di patteggiamento, la qualificazione giuridica data nell'imputazione è decisiva, a meno che non sia palesemente errata. Poiché l'imputazione specificava che l'atto era commesso 'al solo scopo di danneggiare', la corretta fattispecie era quella meno grave del danneggiamento seguito da incendio, caratterizzata proprio dal dolo specifico di danneggiare.
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