Una società di trasporti pubblici ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata tra il 2009 e il 2011, invocando la riduzione del cuneo fiscale per i dipendenti a tempo indeterminato. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che l'azienda operasse in regime di concessione tariffaria protetta, categoria esclusa dall'agevolazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che, per negare il beneficio, l'amministrazione deve dimostrare il trasferimento effettivo del rischio di gestione all'operatore. Senza questa prova, il rapporto si configura come appalto di servizi, rendendo legittima la riduzione del cuneo fiscale. Vince la società di trasporti, che ottiene il rimborso e la condanna del Fisco alle spese.
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