La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per danni idrici di un Proprietario Vicino, che aveva causato il ristagno di acque su un terreno confinante, danneggiando le coltivazioni di un Proprietario Terreno. Il Proprietario Vicino aveva impugnato la condanna al risarcimento, lamentando vizi procedurali e l'omesso esame di prove decisive che avrebbero attribuito la causa dei danni ad altri fattori, inclusi eventi naturali o azioni del Proprietario Terreno stesso. La Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili alcune censure per difetto di specificità e infondate altre, ribadendo che l'omesso esame di elementi istruttori non equivale a un omesso esame di fatto decisivo se il giudice ha comunque motivato la sua decisione. Il Proprietario Vicino è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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