Il Lavoratore ha agito in giudizio lamentando un'illecita interposizione fittizia di manodopera. Ha sostenuto di aver lavorato formalmente per una cooperativa appaltatrice, ma di aver svolto le proprie mansioni esclusivamente a favore di una nota società di spedizioni, reale utilizzatrice della prestazione. Il Lavoratore chiedeva quindi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con quest'ultima. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando sia la validità di un precedente verbale di conciliazione sindacale con cui il dipendente aveva rinunciato a ogni pretesa, sia la totale genericità delle prove fornite sulla presunta frode. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Lavoratore, poiché le contestazioni sull'accordo transattivo erano generiche e non è stata fornita alcuna prova concreta dell'illecito appalto.
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