Una società di factoring ha agito in giudizio per ottenere il pagamento degli interessi moratori, secondo il D.Lgs. 231/2002, su crediti sanitari ceduti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per l'applicazione della normativa sui ritardi di pagamento, rileva la data di stipula del contratto di convenzionamento originario. Se questo è anteriore all'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del decreto, i maggiori interessi moratori non sono dovuti, a prescindere da quando le singole prestazioni sanitarie sono state effettuate.
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