Una madre ha chiesto il rimborso delle spese per la frequenza e il trasporto del figlio disabile presso un centro diurno. La convenzione tra il Comune e il centro era scaduta, e il servizio di trasporto interrotto, costringendo la madre a sostenere i costi. La Corte d'Appello ha respinto la sua domanda, affermando che la madre avrebbe dovuto richiedere il collocamento del figlio in una struttura alternativa convenzionata, anziché pretendere il ripristino della convenzione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso della madre inammissibile. Ha ribadito che il ricorso contestava errori di fatto, non di diritto, e che la valutazione delle prove spetta ai giudici di merito. La sentenza d'appello ha fornito una motivazione logica e coerente, escludendo il diritto al rimborso spese assistenza disabile. La madre ha perso e dovrà pagare le spese legali.
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