La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23027/2023, ha stabilito che una domanda di protezione internazionale reiterata è ammissibile anche se fondata esclusivamente su nuovi elementi relativi alla protezione speciale. Il caso riguardava un cittadino straniero la cui seconda richiesta, basata su problemi di salute e integrazione sociale, era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, affermando che il giudice deve esaminare nel merito il diritto soggettivo alla protezione, non potendosi limitare a una valutazione di legittimità dell'atto amministrativo che ha negato la richiesta.
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