La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile un'istanza di restituzione nel termine presentata da un soggetto estradato dal Venezuela. Il ricorrente, condannato in dieci processi svoltisi in sua assenza, aveva chiesto di poter impugnare le sentenze. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di estradizione, il termine di trenta giorni decorre dalla consegna del soggetto alle autorità italiane. Il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio tale data consultando gli atti, specialmente se l'istante è detenuto, senza gravare eccessivamente il condannato dell'onere della prova.
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