Un contribuente, socio di un'azienda, riceve diversi avvisi di accertamento fiscali, alcuni personali e altri diretti alla società. Decide di aderire alla pace fiscale, ma presenta la domanda di definizione agevolata per un solo atto, quello a lui intestato. Il giudice di secondo grado estingue erroneamente l'intero contenzioso, comprese le liti della società. La Corte di Cassazione interviene, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte sancisce che la definizione agevolata per singolo atto estingue solo la controversia a cui si riferisce specificamente. Ogni atto impugnato costituisce una lite autonoma e richiede una distinta domanda di definizione. La causa viene quindi rinviata per proseguire il giudizio sugli altri avvisi.
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