Un contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche del 2011, eccependo la prescrizione del bollo auto. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso, confermando che il termine di prescrizione è triennale. L'Ente Pubblico ha proposto ricorso in Cassazione per ribaltare la decisione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. La sentenza d'appello era stata infatti notificata regolarmente via PEC all'Ente Pubblico, facendo decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione. Nonostante la sospensione straordinaria dovuta all'emergenza sanitaria, il termine ultimo per ricorrere era scaduto mesi prima del deposito del ricorso. Di conseguenza, l'Ente Pubblico ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali, lasciando definitiva la cancellazione del debito del contribuente.
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