Una contribuente aderisce alla procedura di voluntary disclosure per regolarizzare attività finanziarie estere, richiedendo la rateizzazione delle somme dovute. Dopo la prima rata, la contribuente versa in ritardo le rate successive, applicando spontaneamente le maggiorazioni del ravvedimento operoso. L'Agenzia delle Entrate revoca le agevolazioni ed emette avvisi di accertamento con le sanzioni piene. I giudici di merito danno inizialmente ragione alla contribuente, escludendo la decadenza in assenza di danno per l'Erario. La Corte di Cassazione ribalta totalmente l'esito: i termini di pagamento previsti dalla voluntary disclosure hanno natura perentoria e non ammettono sanatorie tardive. Di conseguenza, il ritardo determina la perdita integrale dei benefici e il pieno ripristino delle sanzioni ordinarie.
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