Un istituto di credito ha impugnato la dichiarazione di fallimento di un'associazione di formazione professionale, sostenendo che l'ente non potesse fallire poiché privo di scopo di lucro e finanziato principalmente da fondi pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la fallibilità delle associazioni non profit. I giudici hanno chiarito che per qualificare un ente come impresa commerciale non serve lo scopo di lucro soggettivo (la divisione dei guadagni), ma basta il lucro oggettivo. Quest'ultimo consiste nell'economicità della gestione, ossia l'idoneità a coprire i costi con i ricavi, inclusi i contributi pubblici correlati ai servizi offerti. Poiché l'associazione copriva i costi con finanziamenti e ricavi da privati, svolgeva un'attività economica ed era quindi soggetta a fallimento.
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