Un'Azienda Sanitaria aveva stipulato una polizza assicurativa tramite un Agente, poi si avvalse di un Broker per la gestione, riconoscendogli le provvigioni broker assicurativo. La polizza fu modificata e prolungata. Successivamente, l'Azienda rinnovò direttamente la polizza con l'Assicuratore, senza l'intervento del Broker e senza reinserire la clausola di brokeraggio. L'Agente trattenne le provvigioni. Il Broker agì in giudizio per ottenerle. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto alle provvigioni, ritenendo il rinnovo una mera prosecuzione del rapporto. La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto prima verificare se la clausola di brokeraggio fosse ancora valida dopo il rinnovo diretto della polizza senza l'intermediazione del Broker.
Continua »