Un imprenditore riceve un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate relativo al reddito dell'anno 2007. L'Ufficio contesta un maggior reddito sia tramite gli studi di settore, sia riqualificando un finanziamento regionale per la ristrutturazione di un albergo come sopravvenienza attiva tassabile. L'imprenditore impugna l'atto. La Corte di Cassazione rigetta le doglianze sugli studi di settore, poiché l'imprenditore non ha partecipato al contraddittorio offerto dal Fisco. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso in merito al finanziamento regionale. La Corte stabilisce che i Contributi in conto impianti, destinati alla ristrutturazione di beni strumentali, non costituiscono sopravvenienze attive immediate né ricavi. Essi devono concorrere al reddito solo attraverso le quote di ammortamento o risconti passivi negli anni. Pertanto, i giudici annullano la pretesa fiscale sul contributo.
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