Una società operante nel settore del commercio di legnami ha impugnato in Cassazione una sentenza relativa a contestazioni IRES e IRAP su deduzioni ACE e interessi passivi. Durante il giudizio, la contribuente ha aderito alla Rottamazione quater, chiedendo l'estinzione del processo. Tuttavia, la documentazione prodotta non collegava in modo univoco i pagamenti effettuati agli avvisi di accertamento oggetto di causa. La Suprema Corte, pur non potendo dichiarare l'estinzione formale per difetto di prova specifica, ha rilevato che l'istanza manifestava chiaramente il venir meno dell'interesse della società a proseguire la lite, dichiarando quindi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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