Un lavoratore autonomo, già iscritto alla gestione previdenziale come titolare di un'impresa individuale, ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i **Contributi Gestione Commercianti** anche sugli utili derivanti dalla sua partecipazione in due società di persone (società in accomandita semplice). Il lavoratore sosteneva che tali utili non dovessero essere tassati a fini previdenziali poiché egli non svolgeva alcuna attività lavorativa in quelle società, le quali si limitavano a locare immobili. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che, per il principio della trasparenza fiscale, i redditi derivanti da società di persone costituiscono sempre reddito d'impresa. Di conseguenza, essi devono essere interamente inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio.
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