La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un dirigente di un ente previdenziale a percepire l'Indennità di prima sistemazione nella misura piena prevista dal contratto collettivo. L'ente aveva ridotto unilateralmente l'importo invocando le norme sulla spending review contenute nella Legge 183/2011. I giudici hanno chiarito che le restrizioni previste dall'articolo 4, comma 44, si applicano esclusivamente al personale statale dei Ministeri. Gli enti del parastato, pur dovendo rispettare obiettivi di risparmio complessivi, mantengono l'autonomia organizzativa e non possono sopprimere voci retributive contrattuali basandosi su norme riferite solo all'amministrazione centrale.
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