Il Lavoratore, dipendente di un ente forestale regionale poi confluito in un'azienda pubblica, ha chiesto il riconoscimento di un inquadramento superiore e le relative differenze retributive, sostenendo di aver svolto mansioni superiori. Ha fondato la sua richiesta su un contratto collettivo di diritto privato. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, rilevando che l'ente datore di lavoro è pubblico e che si applica solo il contratto del comparto pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego non si applica la promozione automatica e che il giudice non può d'ufficio applicare un contratto collettivo pubblico mai invocato dal lavoratore, poiché ciò violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso del Lavoratore è stato quindi respinto.
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