Gli Investitori hanno citato in giudizio una Banca per la nullità del contratto di investimento in obbligazioni, sostenendo di aver subito perdite per informazioni incomplete. Il Tribunale ha respinto la loro domanda, ma la Corte d'Appello ha accolto il ricorso, condannando la Banca. La Banca ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando, tra l'altro, che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto necessaria la sua firma sul contratto quadro. La Cassazione ha accolto questo motivo, ribadendo che per la validità del contratto quadro di intermediazione finanziaria è sufficiente la firma dell'investitore e la forma scritta, mentre il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
Continua »