Una società ha citato in giudizio una banca, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo la nullità di alcuni contratti di investimento in derivati e la restituzione delle somme perse. Nel giudizio è subentrata la banca cessionaria che ha acquistato le attività della vecchia banca. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione d'azienda bancaria regolata dal decreto legge 99 del 2017, i debiti e le passività derivanti da violazioni nella prestazione di servizi di investimento sono espressamente esclusi dal trasferimento. Di conseguenza, la banca cessionaria non risponde di tali debiti, mancando di titolarità passiva. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso della banca cessionaria, rigettando definitivamente le domande risarcitorie e restitutorie formulate dalla società investitrice.
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