Un investitore fa causa a una banca per presunte irregolarità in operazioni finanziarie. Durante la causa, la banca entra in liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale di primo grado dichiara estinto il processo, ritenendo tardiva la riassunzione del processo da parte dell'investitore. La Corte d'Appello riforma la decisione, stabilendo che il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione e non dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, la Corte rigetta nel merito le domande dell'investitore, poiché non sussisteva nullità e, nel complesso, il portafoglio di investimenti aveva generato plusvalenze.
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