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Contratto Quadro

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155 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Nullità contratto investimento: la Cassazione ordina di chiamare tutti
Un gruppo di investitori ha chiesto la nullità del contratto di investimento per difetto di forma scritta e per presunta violazione delle norme sul recesso. Il Tribunale ha accolto la loro domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo il contratto valido. La Cassazione, esaminando il ricorso degli investitori, ha rilevato una questione procedurale cruciale: il ricorso non era stato notificato anche alla banca intermediaria, parte essenziale nei gradi precedenti. La Corte ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio per affrontare correttamente la questione della nullità contratto investimento.
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Investimento titoli Lehman: `responsabilità intermediario finanziario` negata
Una investitrice ha citato in giudizio una Banca per ottenere la nullità di un contratto di acquisto di titoli Lehman Brothers o il risarcimento, lamentando la mancanza di forma scritta e carenze informative. La Corte d'Appello ha respinto le sue richieste, affermando che l'ordine di acquisto non necessitava di forma scritta e che l'investitrice era consapevole dell'operazione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'investitrice inammissibile. Questo è avvenuto per la mancata riproduzione degli atti processuali salienti, violando il principio di specificità. La Corte ha così confermato l'assenza di `responsabilità intermediario finanziario` della Banca, condannando l'investitrice alle spese legali.
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Nullità contratti derivati: la banca deve restituire 540mila euro
Un'Azienda e alcuni investitori hanno citato in giudizio un Istituto di Credito per ottenere la restituzione delle somme versate per sei operazioni in strumenti finanziari. I primi tre contratti erano stati stipulati in assenza del prescritto contratto-quadro di negoziazione, mentre i successivi tre difettavano della causa di copertura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando la declaratoria di nullità contratti derivati e la condanna alla restituzione di oltre 541.000 euro. I giudici hanno chiarito che la firma successiva del contratto-quadro non ha valore sanante retroattivo e che la prescrizione decennale è stata interrotta tempestivamente tramite lettera di messa in mora. L'istituto bancario deve quindi restituire l'intera somma indebitamente percepita e pagare le spese legali.
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Ricorso inammissibile: l’avvocato paga le spese senza procura speciale
L'Investitrice aveva citato in giudizio una Banca per risarcimento danni e nullità di contratti di investimento. Il Tribunale le aveva dato ragione sul risarcimento, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo la Banca non responsabile e gli investimenti non ad alto rischio. L'Investitrice ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso per procura speciale, poiché l'avvocato non aveva depositato la procura necessaria. Di conseguenza, il difensore è stato condannato a pagare le spese legali e il contributo unificato, non la cliente.
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Obblighi informativi bancari: la Banca risarcisce per bond rischiosi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una Banca per non aver rispettato gli `Obblighi informativi bancari` nella vendita di bond argentini. Due investitori avevano acquistato titoli rischiosi senza adeguate informazioni sui pericoli. I giudici hanno stabilito che la Banca aveva il dovere di informare i clienti sulla natura speculativa e i rischi degli investimenti, anche in assenza di un servizio di consulenza specifico. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca, ribadendo la sua responsabilità e il diritto degli investitori al risarcimento del danno subito.
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Polizza unit linked: il risparmiatore vince e recupera il capitale
Un risparmiatore affidava i propri capitali a una società fiduciaria, la quale stipulava una polizza unit linked con una compagnia assicurativa straniera. Il valore dell'investimento crollava rapidamente e il cliente recedeva subendo ingenti perdite. L'investitore chiedeva la nullità del contratto per mancanza del contratto quadro prescritto dal testo unico della finanza e la restituzione delle somme con interessi maggiorati. La Corte di Cassazione conferma la nullità del contratto, trattandosi di un prodotto puramente finanziario privo di reale copertura assicurativa. La Corte stabilisce che il fiduciante ha diritto di far valere la nullità e che gli interessi moratori maggiorati si applicano a qualsiasi credito pecuniario azionato in giudizio. La compagnia assicurativa viene così condannata a rimborsare il capitale e a pagare le spese legali.
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Offerta fuori sede: ordini seriali nulli senza recesso
Gli eredi di un risparmiatore citano in giudizio una banca per ottenere la nullità dell'acquisto di obbligazioni argentine, sottoscritte a domicilio. Gli eredi lamentano l'omessa informativa sul diritto di recesso prescritta per la vendita a domicilio. I giudici di merito respingono la domanda sostenendo che la serialità degli ordini escludeva l'effetto sorpresa per il cliente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli eredi. I Supremi Giudici stabiliscono che l'offerta fuori sede impone sempre l'avviso di recesso di sette giorni a pena di nullità. La reiterazione degli acquisti non sana l'omissione dell'intermediario, ma evidenzia soltanto una condotta ripetutamente illegittima della banca.
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Inadempimento intermediario finanziario e risoluzione contrattuale
Alcuni investitori privati hanno citato in giudizio un istituto bancario chiedendo la risoluzione dei contratti di gestione patrimoniale e la restituzione del capitale. I clienti lamentavano la non rispondenza degli investimenti al loro profilo di rischio e il ritardo nell'aggiornamento della profilatura informativa secondo la direttiva comunitaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei risparmiatori, confermando che l'istituto aveva adeguatamente informato i clienti sui rischi specifici delle operazioni. I giudici hanno chiarito che un presunto inadempimento intermediario finanziario non comporta automaticamente lo scioglimento del rapporto contrattuale se la violazione riveste scarsa importanza rispetto all'economia complessiva del contratto.
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Offerta fuori sede: uffici del promotore e nullità dell’acquisto
Numerosi risparmiatori hanno acquistato strumenti finanziari complessi per il tramite dei promotori di una società di intermediazione, firmando le schede di adesione presso il proprio domicilio o negli studi privati dei consulenti. Gli investitori hanno successivamente agito in giudizio per far dichiarare la nullità dei contratti a causa della mancata indicazione del diritto di recesso di sette giorni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei risparmiatori definendo la corretta portata dell'offerta fuori sede. La Suprema Corte ha chiarito che l'ufficio personale del promotore non equivale a una filiale della banca. Pertanto, l'omessa indicazione della facoltà di ripensamento nei moduli di acquisto firmati fuori dalla sede legale o dalle stabili dipendenze comporta la nullità integrale dei contratti e obbliga alla restituzione degli importi investiti.
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Obblighi informativi della banca: risarcimento per bond rischiosi
Due investitori hanno citato un istituto di credito per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'acquisto di obbligazioni statali ad alto rischio, poi andate in default. Gli investitori hanno denunciato la violazione delle regole di condotta e la mancata informazione sui pericoli dei titoli. La banca ha sostenuto la piena consapevolezza e l'esperienza speculativa dei clienti. I giudici di merito hanno condannato l'intermediario al risarcimento integrale oltre rivalutazione e interessi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo che gli obblighi informativi della banca permangono anche verso clienti propensi al rischio e che la violazione genera una presunzione di danno a carico dell'istituto, il quale deve sempre acquisire un ordine scritto prima di compiere operazioni non adeguate.
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Riproposizione delle domande in appello: vittoria e poi beffa
Due investitori agiscono contro una banca chiedendo la nullità dell'acquisto di titoli finanziari o, in subordine, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglie la nullità. La banca propone appello. In secondo grado, gli investitori chiedono solo la conferma della prima sentenza, omettendo la specifica riproposizione delle domande in appello relative alla risoluzione e ai danni. La Corte d'Appello esclude la nullità e dichiara decadute le domande subordinate. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre espressamente le domande non esaminate, pena la presunzione di rinuncia. Gli investitori perdono definitivamente la causa.
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Polizze unit linked: nullo il contratto senza firma scritta
Un risparmiatore investe venticinquemila euro in un contratto spacciato per assicurazione sulla vita, scoprendo solo dopo la perdita totale del capitale che si trattava di polizze unit linked. Il risparmiatore agisce in giudizio contro l'intermediario chiedendo la nullità del rapporto per mancanza di un contratto quadro scritto e per violazione degli obblighi informativi. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'intermediario, confermando che le polizze unit linked prive di reale garanzia di conservazione del capitale sono prodotti finanziari e non assicurativi. Di conseguenza, si applicano le tutele del Testo Unico della Finanza, inclusa la necessità del contratto quadro scritto. L'intermediario viene condannato a risarcire l'intero capitale perso a titolo di responsabilità precontrattuale per non aver informato correttamente il cliente.
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Diritto di recesso nei contratti derivati: banca contro azienda
Una società ha citato in giudizio una banca chiedendo la nullità di alcuni contratti finanziari derivati (Interest Rate Swap) stipulati fuori sede, a causa della mancanza dell'informativa sul diritto di recesso. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda della società, dichiarando nullo il contratto quadro e i singoli contratti derivati e condannando la banca alla restituzione delle somme incassate. La banca ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'applicabilità della disciplina sul recesso e la natura fuori sede dell'operazione. La Suprema Corte, rilevando l'assenza di precedenti specifici sulla portata del diritto di recesso nei contratti derivati e sull'applicazione dell'articolo 30 del TUF, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico.
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Sede italiana di società estera: filiale senza autonomia
Una compagnia assicurativa straniera ha promosso un giudizio contro la sede italiana di una società di servizi estera, sostenendo che quest'ultima costituisse un soggetto autonomo rispetto alla casa madre tedesca. La Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice sede italiana di società estera non possiede una personalità giuridica autonoma. Di conseguenza, i giudici italiani non hanno giurisdizione sulla controversia, poiché il contratto originario conteneva una clausola a favore del giudice tedesco. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la compagnia assicuratrice per lite temeraria a causa della manifesta infondatezza delle sue pretese.
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Diritto di recesso nei contratti fuori sede: banca condannata
Un investitore acquista titoli finanziari fuori dai locali della banca tramite una scheda di prenotazione priva dell'indicazione del diritto di recesso. L'investitore chiede la nullità del contratto. La Corte d'Appello dichiara nullo l'investimento, condannando l'emittente straniero alla restituzione delle somme, ma nega la manleva contro la banca intermediaria. La Cassazione chiarisce che il diritto di recesso nei contratti fuori sede deve essere espressamente indicato nei singoli moduli di acquisto e non solo nel contratto quadro. Tuttavia, accoglie il ricorso dell'emittente sulla manleva: l'omissione informativa della banca è la causa diretta della nullità del contratto e del conseguente danno economico dell'emittente. Di conseguenza, la banca intermediaria deve rimborsare l'emittente per le somme restituite all'investitore.
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Interpretazione della domanda giudiziale: sostanza batte forma
Un'investitrice ha chiesto la nullità dell'acquisto di obbligazioni argentine per mancanza di un valido contratto-quadro firmato dalla banca. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, applicando il principio per cui basta la firma del cliente se la banca agisce di conseguenza. La Corte ha anche ordinato all'investitrice di restituire le somme ricevute in primo grado. L'investitrice ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che la banca non avesse inserito formalmente la richiesta di restituzione nelle conclusioni dell'atto d'appello. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito, il quale deve valutare la sostanza della pretesa e la reale volontà della parte, al di là delle formule letterali utilizzate o dell'omissione nelle conclusioni finali dell'atto.
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Domanda subordinata assorbita: risparmiatori battono la banca
Due risparmiatori hanno citato in giudizio un istituto di credito chiedendo la nullità di un contratto di investimento e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto la domanda principale di nullità, ritenendo assorbita quella risarcitoria. In appello, la banca ha ottenuto la riforma della sentenza sulla nullità, ma la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento dei risparmiatori perché non proposta con appello incidentale. La Cassazione ha accolto il ricorso dei risparmiatori, stabilendo che per la domanda subordinata assorbita in primo grado non serve l'appello incidentale condizionato, ma basta la semplice riproposizione in comparsa di costituzione ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. La causa torna quindi in appello per valutare i danni.
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Nullità del contratto di finanziamento: investitore contro banca
Un investitore ha citato in giudizio una banca chiedendo la nullità dei contratti di investimento e delle relative aperture di credito. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che la nullità dei finanziamenti fosse stata richiesta solo come conseguenza della nullità del contratto quadro. L'investitore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver eccepito l'autonoma nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta e mancata integrazione nel contratto quadro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi su questa specifica domanda. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Adeguatezza degli investimenti: cliente tace ma perde la causa
Una risparmiatrice, di professione avvocato, ha citato in giudizio una banca chiedendo il risarcimento dei danni per perdite subite su investimenti ritenuti inadeguati. All'atto della firma del contratto, la cliente aveva rifiutato di compilare il modulo sul proprio profilo di rischio. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che la banca avesse correttamente ricostruito un profilo di rischio medio basandosi su elementi esterni, come la professione e le precedenti operazioni della cliente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il rifiuto del cliente di fornire informazioni non esonera l'intermediario dal valutare l'adeguatezza degli investimenti, potendo quest'ultimo desumere il profilo di rischio da altri elementi oggettivi disponibili al momento della firma del contratto quadro.
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Risoluzione ordine di investimento: cedole e doveri della banca
Due investitori convengono in giudizio una banca chiedendo la risoluzione ordine di investimento relativo a obbligazioni ad alto rischio, lamentando la violazione degli obblighi informativi. Il Tribunale accoglie la domanda detraendo le cedole riscosse. La Corte d'Appello condanna la banca alla restituzione dell'intera somma senza detrazioni, ravvisando anche un dovere informativo successivo all'acquisto. La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso della banca. I giudici di legittimità chiariscono che, in assenza di impugnazione degli investitori, si era formato il giudicato sulla detrazione delle cedole e sull'assenza di obblighi informativi post-vendita per i contratti di semplice intermediazione. La sentenza viene cassata con rinvio per una nuova valutazione della gravità dell'inadempimento iniziale della banca.
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