Il Contribuente ha impugnato il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di rimborsargli le somme relative alle detrazioni fiscali ristrutturazioni per l'anno 2015. I giudici di merito avevano inizialmente negato il rimborso, ritenendo che l'uomo non avesse dimostrato il possesso dell'immobile al momento dei lavori. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente. I giudici di legittimità hanno riconosciuto l'esistenza di un giudicato esterno: una precedente sentenza definitiva, relativa all'anno d'imposta 2013 per gli stessi lavori, aveva già accertato che il Contribuente era stato immesso nel possesso dell'immobile tramite contratto preliminare. Questo accertamento permanente vincola anche le annualità successive. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente e ha accolto definitivamente la richiesta di rimborso del Contribuente, condannando l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio.
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