Una società committente ha chiesto al Tribunale di accertare l'inesistenza di un debito verso l'appaltatrice, sostenendo l'avvenuta stipulazione di un contratto di transazione. Secondo la committente, l'accordo si era concluso poiché essa aveva accettato una proposta scritta di rinuncia reciproca ai crediti, semplicemente evitando di avviare azioni risarcitorie. L'appaltatrice ha invece richiesto il pagamento dei lavori eseguiti. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la tesi della committente, ritenendo mai perfezionato l'accordo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il semplice silenzio o la mancata promozione di azioni legali non equivalgono a un'accettazione tacita idonea a perfezionare un contratto di transazione, che richiede invece una prova scritta o un'adesione formale e inequivocabile.
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