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Contratto Di Arruolamento

8 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il contratto di lavoro principale che lega il marittimo all'armatore, che può essere a tempo determinato, indeterminato o per uno o più viaggi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Trasferimento d’azienda: niente debiti al compratore di nave
Un comandante di motopesca ha richiesto il pagamento di stipendi arretrati al nuovo acquirente dell'imbarcazione. Il nuovo armatore si è opposto, sostenendo l'assoluta estraneità ai debiti maturati dalla precedente gestione. La Corte di Cassazione ha confermato che la cessione di una singola nave non integra un trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Le regole speciali del codice della navigazione escludono la responsabilità solidale del nuovo armatore per le somme maturate prima dell'acquisto del bene. Di conseguenza, il lavoratore marittimo non può pretendere dal nuovo proprietario le retribuzioni precedenti alla vendita e perde definitivamente la causa con condanna alle spese legali.
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Ruolino di equipaggio e contributi: l’armatore paga
L'ente previdenziale ha richiesto al proprietario di un peschereccio il versamento di contributi omessi per due marinai imbarcati. Il proprietario ha proposto opposizione sostenendo che i due soggetti svolgessero altre professioni e non fossero suoi dipendenti. I giudici hanno invece confermato il debito basandosi sulle risultanze del registro ufficiale di bordo. Il tema centrale riguarda il legame tra ruolino di equipaggio e contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'armatore. Le annotazioni sul documento marittimo possiedono valore di atto pubblico. L'indicazione delle qualifiche a bordo fa presumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In mancanza di prove tempestive e idonee su un diverso accordo contrattuale, il datore di lavoro deve pagare i contributi richiesti dall'ente previdenziale.
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Lavoro marittimo a tempo indeterminato: sbarco non è recesso
Due marittimi, assunti con un contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, si sono opposti alla richiesta dell'azienda di iscriversi a un turno particolare per poter essere nuovamente imbarcati. I lavoratori hanno comunque offerto la propria prestazione lavorativa, ma l'azienda ha rifiutato l'impiego e ha sospeso il pagamento dello stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che il rapporto a tempo indeterminato nel settore nautico garantisce una stabilità reale. Lo sbarco temporaneo o il rifiuto di iscriversi a elenchi di collocamento non possono giustificare la risoluzione del rapporto o il mancato pagamento delle retribuzioni, in quanto le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi si applicano anche al personale navigante.
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Frode alla legge contratto a termine: azienda condannata dopo 12 anni
Un lavoratore marittimo, assunto per dodici anni con una successione di contratti a termine, ha citato in giudizio l'azienda. Sosteneva che tale pratica costituisse una frode alla legge contratto a termine, mascherando un'esigenza lavorativa stabile. La Corte di Cassazione ha confermato la sua tesi. I giudici hanno stabilito che, al di là della forma, la reiterazione di contratti a termine per coprire un bisogno permanente è illegittima. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato convertito in un unico contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio, con condanna dell'azienda al risarcimento del danno. La Corte ha ribadito che l'azione per far valere la nullità del termine non è soggetta a prescrizione.
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Lavoro marittimo: contratto stabile vs CCNL a termine
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore marittimo, il cui rapporto di lavoro era stato giudizialmente trasformato in tempo indeterminato. L'azienda datrice di lavoro aveva successivamente tentato di applicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che, di fatto, frammentava il rapporto in una serie di imbarchi a termine. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che un rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato accertato in sede giudiziale non può essere unilateralmente modificato in una serie di contratti precari attraverso l'applicazione di una disciplina collettiva. Tale condotta rappresenta un'illegittima novazione del rapporto di lavoro.
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Lavoro marittimo: contratto stabile senza turno
La Corte di Cassazione ha stabilito che un rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato non si interrompe se il lavoratore rifiuta di iscriversi al 'turno particolare', poiché tale istituto è previsto solo per i disoccupati. La richiesta dell'azienda è stata ritenuta illegittima e il suo rifiuto di accettare la prestazione lavorativa ingiustificato, confermando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
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Lavoro Marittimo: lo sbarco non è licenziamento
Un lavoratore con contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato viene sbarcato per avvicendamento. La Cassazione chiarisce che tale atto non equivale a licenziamento. Il rapporto prosegue e la sua cessazione richiede un atto formale di recesso con giusta causa o giustificato motivo, applicando la normativa generale del lavoro.
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Sbarco per avvicendamento: non è un licenziamento
Un marittimo con contratto a tempo indeterminato chiedeva la retribuzione per i periodi a terra. La Cassazione chiarisce che lo sbarco per avvicendamento è una sospensione legittima del rapporto, non un licenziamento, e la retribuzione non è dovuta se non prevista da un contratto in regime di continuità (CRL).
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