Una società concessionaria ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassa concessioni demaniali, sostenendo che non fosse dovuta per le concessioni marittime rilasciate dalle Autorità Portuali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3711/2024, ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che il presupposto dell'imposta è l'occupazione di un bene demaniale, a prescindere dall'ente che rilascia la concessione. La tassa è legittima in quanto i suoi elementi fondamentali (presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquota) sono predeterminati dalla legge statale, rispettando così il principio della riserva di legge.
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