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Art. 326 cod. nav.

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Abuso del contratto a termine: indizi evidenti ma ricorso respinto
Tre lavoratori marittimi hanno contestato l'abuso del contratto a termine da parte della società datrice di lavoro, che aveva stipulato con loro numerosi contratti a tempo determinato in un breve arco temporale. La Corte d'Appello ha rigettato la loro domanda, nonostante avesse riscontrato forti indizi di comportamento scorretto. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando una grave contraddizione nella sentenza d'appello: i giudici di secondo grado avevano ammesso la presenza di indizi di abuso, ma poi avevano rigettato la domanda senza analizzare concretamente le prove. La sentenza è stata annullata con rinvio ad un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Frode alla legge contratto a termine: azienda condannata dopo 12 anni
Un lavoratore marittimo, assunto per dodici anni con una successione di contratti a termine, ha citato in giudizio l'azienda. Sosteneva che tale pratica costituisse una frode alla legge contratto a termine, mascherando un'esigenza lavorativa stabile. La Corte di Cassazione ha confermato la sua tesi. I giudici hanno stabilito che, al di là della forma, la reiterazione di contratti a termine per coprire un bisogno permanente è illegittima. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato convertito in un unico contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio, con condanna dell'azienda al risarcimento del danno. La Corte ha ribadito che l'azione per far valere la nullità del termine non è soggetta a prescrizione.
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Risoluzione per mutuo consenso: tra rifiuto e nuovo impiego
Un lavoratore marittimo ha impugnato la cessazione del proprio rapporto di lavoro, sostenendo di essere stato vittima di un licenziamento illegittimo. La società armatrice ha invece eccepito che il rapporto si era estinto per una risoluzione per mutuo consenso. Il dipendente aveva infatti rifiutato ripetutamente di reiscriversi nel turno particolare della società e aveva accettato un nuovo imbarco presso un altro armatore. La Corte d'Appello ha ritenuto che tale condotta manifestasse una chiara volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione ribadisce che la volontà di porre fine al rapporto può essere desunta da comportamenti concludenti che rendono impossibile la prosecuzione della collaborazione lavorativa.
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Contratti a termine marittimi: quando c’è abuso?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25856/2024, ha stabilito che la mera successione di contratti a termine marittimi non è sufficiente a dimostrare un intento fraudolento del datore di lavoro. Il caso riguardava due lavoratori che contestavano la legittimità di numerosi rinnovi contrattuali. La Corte ha chiarito che, per configurare un abuso sanzionabile come frode alla legge, i lavoratori devono fornire prove aggiuntive (un 'quid pluris') oltre al numero e alla frequenza dei contratti. La decisione della Corte d'Appello, che aveva respinto le domande dei lavoratori per insufficienza di prove, è stata quindi confermata, in quanto la sua motivazione non è stata ritenuta 'apparente' ma fondata su una valutazione concreta degli elementi a disposizione.
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Contratto a viaggio nullo: sì alla conversione
La Corte di Cassazione conferma la conversione di un contratto a viaggio in un contratto a tempo indeterminato a causa della mancata specificazione dei viaggi. La sentenza chiarisce che l'azione per far valere la nullità del contratto è imprescrittibile e non soggetta al termine biennale previsto dal Codice della Navigazione. Viene inoltre ribadita l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza sollevata per la prima volta in appello.
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Risarcimento contratti a termine: sì al lavoratore
Un lavoratore marittimo, dopo aver ottenuto la conversione del suo rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, ha richiesto il risarcimento del danno per i periodi non lavorati. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32426/2024, ha stabilito che l'indennità onnicomprensiva prevista dalla legge per il risarcimento contratti a termine illegittimi si applica anche al settore marittimo, nonostante la sua specialità. Questa indennità non richiede la prova del danno né la messa in mora del datore di lavoro.
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Lavoro marittimo: contratto stabile senza turno
La Corte di Cassazione ha stabilito che un rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato non si interrompe se il lavoratore rifiuta di iscriversi al 'turno particolare', poiché tale istituto è previsto solo per i disoccupati. La richiesta dell'azienda è stata ritenuta illegittima e il suo rifiuto di accettare la prestazione lavorativa ingiustificato, confermando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
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Lavoro Marittimo: lo sbarco non è licenziamento
Un lavoratore con contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato viene sbarcato per avvicendamento. La Cassazione chiarisce che tale atto non equivale a licenziamento. Il rapporto prosegue e la sua cessazione richiede un atto formale di recesso con giusta causa o giustificato motivo, applicando la normativa generale del lavoro.
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