Un'azienda ha erogato un aumento di stipendio a rate previsto dal rinnovo contrattuale senza ridurre l'eccedenza retributiva del dipendente alla prima tranche. In seguito, la società ha proceduto all'assorbimento del superminimo sulle rate successive, sostenendo la facoltà di compensare gli aumenti futuri. Il lavoratore ha contestato la decurtazione della busta paga, chiedendo la restituzione delle somme trattenute. I giudici di merito hanno accertato la rinuncia implicita del datore di lavoro alla compensazione. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, rigettando il ricorso datoriale. Il datore di lavoro che rinuncia ad assorbire la prima tranche di un aumento retributivo unitario non può ridurre arbitrariamente le rate successive, dovendo rimborsare le differenze maturate al dipendente.
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